IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 20/06/2011 è stata istituita nella città di Firenze l’Imposta di Soggiorno e ne è stato approvato il relativo regolamento, successivamente modificato ed integrato con le delibere C.C. n.21 del 07/05/2012, n. 50 del 28/07/2014, n.12 del 2/03/2015 e n.11 del 22/03/2016. L’ imposta si applica alle singole persone non residenti nel Comune di Firenze, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, nella misura di € 3,00 per persona per notte.

Sono previste inoltre le seguenti esenzioni:

  1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di 2 accompagnatori per paziente;
  3. i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
  4. gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze
  5. il personale appartenente alle forze dell’ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
  6. i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.
  7. i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative.
    Per la fruizione delle esenzioni di cui alle lettera b, c, d, e), f) e g), i soggetti interessati devono rilasciare al gestore della struttura ricettiva un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.